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DECRETO 5 maggio 2009 -
Regolamento del gioco opzionale e
complementare al gioco del lotto denominato «10eLotto».
DECRETO 13 luglio 2009 - Nuova
modalità di gioco del lotto.
Nuova
tabella moltiplicatori di gioco.
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 maggio 2009
Regolamento del gioco opzionale e
complementare al gioco del lotto denominato «10eLotto».
(09A06118)
(GU
n. 126 del 3-6-2009)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528,
concernente l'ordinamento del
gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19
aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1990, n. 303,
con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile
1990, n. 85 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n.
560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente
la
disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare
riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Visto l'atto di concessione alla
Lottomatica S.p.A. di Roma per la
gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai
decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive
modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n.
383 ed in particolare l'art. 12,
commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia
di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2002, n.
33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001
nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art.
11- quinquiesdecies, comma 4, che dispone che, con decreto direttoriale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono stabilite le modalità e le
disposizioni
tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e
complementari al gioco del Lotto;
Visto il decreto direttoriale del 23
giugno 2006 che ha stabilito le
modalità di attuazione della formula di gioco opzionale e
complementare
al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo»;
Visto l'art. 1 - comma 89 - della
legge n. 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo il quale «il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri
provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini
dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare
al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
-
&omissis..;
-
la rimodulazione o la sostituzione
dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, introdotti dell'art. 11-quinquiesdecies, comma
4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
-
&omissis..;
Tenuto conto dell'andamento del gioco
del lotto che mostra un trend
decrescente rispetto all'offerta complessiva dei giochi;
Tenuto conto, altresì, della
scarsa
incidenza del «Lotto istantaneo»
sia per le ridotte potenzialità del gioco medesimo sia per
l'incapacità
dimostrata di miglioramento del trend del gioco del lotto;
Vista la lettera del 22 febbraio 2008
con la quale l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ha invitato il concessionario a
individuare meccanismi di rilancio del gioco del lotto;
Vista la successiva corrispondenza e
in particolare la lettera del 4
marzo 2009, con la quale la società Lottomatica ha presentato ad
AAMS
una proposta di nuova formula di gioco opzionale e complementare al
gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», in sostituzione del
«Lotto
Istantaneo»;
Vista la nota dell'11 marzo 2009, con
la quale AAMS ha comunicato alla
società Lottomatica parere favorevole all'istituzione della
nuova
formula;
Viste le conclusioni della
Commissione di valutazione istituita con
decreto direttoriale del 6 aprile 2009 (prot. n. 2009/13361/GiochiUD);
Visto il decreto dirigenziale di
attestazione della capacità del
sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le
modalità di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova
formula
di gioco opzionale e complementare al lotto;
Considerato che il concessionario del
servizio del gioco del lotto
automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante
sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed
i
costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per
consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di
gioco;
Decreta:
Art.
1.
(oggetto)
- Il presente decreto stabilisce le
modalità di attuazione della
nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto
denominata «10eLOTTO», introdotta ai sensi di quanto
stabilito all'art.
1, comma 89, lettera b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- E' possibile partecipare al
«10eLOTTO» solo dopo aver effettuato
una giocata al Lotto.
- La giocata al Lotto non comporta
obbligatoriamente la
partecipazione al gioco «10eLOTTO».
- L'esercizio di tale forma di gioco
è
affidato all'attuale
concessionario del gioco del Lotto.
Art.
2.
(modalità di gioco)
- Il gioco si basa sull'utilizzo dei
numeri da 1 a 90 inclusi.
- La giocata si effettua pronosticando
10 numeri, da confrontare
con
un'estrazione di 20 numeri vincenti.
- Qualora la giocata non comprenda, in
tutto o in parte, i 10
numeri
pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati
automaticamente dal sistema di gioco.
- L'estrazione dei 20 numeri vincenti
può essere scelta dal
giocatore
in modalità immediata o legata alle estrazioni del gioco del
Lotto:
-
modalità
immediata:
l'individuazione dei 20 numeri
vincenti viene
effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di
giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e
personalizzata.
L'estrazione immediata dei 20
numeri vincenti si ottiene dalla
generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90,
senza ripetizione dei numeri già estratti, ed è
effettuata da un
sistema informatico automatizzato secondo le modalità approvate
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'estrazione immediata relativa
alla formula di gioco opzionale e
complementare «10eLOTTO» può essere effettuata solo
successivamente
all'accettazione di una giocata al Lotto.
-
modalità
legata alle
estrazioni
del gioco del Lotto: i
numeri
vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda
colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto,
corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con
esclusione della ruota Nazionale.
Il concorso al quale la giocata
al «10eLOTTO» si riferisce, è riportato
sullo scontrino ed è sempre quello immediatamente successivo
alla
giocata stessa.
In caso di numeri ripetuti, per
raggiungere i 20 numeri vincenti
vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne
del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla
ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote.
Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza
colonna, si procederà applicando gli stessi criteri ai numeri
della
quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.
Qualora per effetto dei numeri
ripetuti non fossero individuabili 20
numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di
ulteriori estrazioni secondo modalità automatiche e sotto la
vigilanza
della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di
Roma.
I numeri vincenti del
«10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in
apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
Art.
3.
(posta di gioco)
- L'importo minimo di giocata, per
singola modalità di
estrazione, è
fissato in Euro 0,50.
- L'importo massimo di giocata, per
singola modalità di estrazione,
è
fissato in Euro 10,00.
- L'importo complessivo di una giocata
al «10eLOTTO», dato dalla
somma
degli importi giocati per ciascuna modalità, non può
comunque superare
quello della giocata al gioco del Lotto.
Art.
4.
(vincite)
- Le categorie di vincita al
«10eLOTTO», derivanti dalla
corrispondenza
tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 7.
- I premi di ciascuna categoria di
vincita, per singola modalità
di
estrazione, sono i seguenti:
| zero numeri corrispondenti |
2,1277
volte la posta |
| cinque numeri
corrispondenti |
5,3191
volte la posta |
| sei numeri corrispondenti |
15,9574
volte la posta |
| sette numeri
corrispondenti |
106,3830
volte la posta |
| otto numeri corrispondenti |
1.063,8298
volte la posta |
| nove numeri corrispondenti |
31.914,8936
volte la posta |
| dieci numeri corrispondenti |
531.914,8936
volte la posta |
- Alle vincite del
«10eLOTTO» si
applicano le stesse ritenute
previste
per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art.1, comma
488 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- I premi di cui al precedente punto 2
non sono cumulabili tra di
loro
e, pertanto, per ciascuna modalità d'estrazione, si vince solo
il
premio massimo conseguito.
Art.
5.
(premi istantanei)
- Oltre alle categorie di vincita
previste al precedente art. 4,
il
«10eLOTTO» assegna un premio istantaneo, di importo pari ad
1,0638
volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1, comma
488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrisponde al valore della
giocata opzionale a cui è associata.
- I premi istantanei vengono
assegnati, a livello nazionale, in
numero
pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
- Ogni premio istantaneo viene
segnalato dal terminale con
l'emissione
di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di
gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
- I premi istantanei conseguiti devono
essere richiesti
immediatamente
dal giocatore, che ha facoltà di scegliere di riscuotere
direttamente
il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova
giocata al «10eLOTTO», di importo pari a quello conseguito,
al netto
delle ritenute di legge, esclusivamente con modalità di
estrazione
immediata. In tal caso i numeri giocati restano gli stessi scelti dal
giocatore con la giocata originaria al «10eLOTTO».
- La nuova giocata emessa dal sistema
partecipa anch'essa
all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalità di cui
ai
precedenti punti del presente articolo.
- Al realizzarsi di una vincita con il
premio istantaneo, il
ricevitore
è tenuto a chiedere al giocatore la modalità di
riscossione prescelta,
ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente
articolo.
- Nel caso in cui il giocatore decida
di riscuotere la vincita, il
ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale
di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il
sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale
è
indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato.
L'attestazione rilasciata dal terminale è l'unico elemento
probatorio
dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata
automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le
verifiche contabili.
- Nel caso in cui il giocatore
richieda l'emissione di una nuova
giocata opzionale in modalità immediata il sistema, dopo che il
ricevitore abbia selezionato l'apposita opzione sul terminale di gioco,
contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione sulla quale
è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato -
costituente
l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione.
Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al
«10eLOTTO» in modalità immediata e contabilizza la
relativa giocata.
- In tutti i casi, la scelta del
giocatore deve essere comunicata
al
ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una
nuova giocata al Lotto e non può più essere modificata
dopo l'avvenuta
conferma a terminale della modalità di riscossione prescelta.
Art.
6.
(schedina di gioco)
- Per partecipare alla formula di
gioco «10eLOTTO», il giocatore
può
compilare la schedina di gioco adottata, marcando nelle rispettive
aree, dopo aver compilato la parte relativa alla giocata al gioco del
Lotto, i 10 numeri che intende giocare, la o le modalità di
estrazione
prescelta e l'importo della giocata.
- La giocata al «10eLOTTO»
può essere
effettuata anche a voce,
comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio
identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
Art.
7.
(scontrini)
- Lo scontrino relativo alla giocata
del «10eLOTTO» viene emesso
solo
successivamente a quello della giocata al Lotto, previa conferma a
terminale da parte del ricevitore.
- Il ricevitore, prima di confermare
la giocata al «10eLOTTO», è
tenuto
a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata al Lotto
alla quale la stessa è collegata. Nel caso in cui la giocata al
gioco
del Lotto risulti errata o incompleta, non è consentito
confermare la
giocata al «10eLOTTO» ma è fatto obbligo al
ricevitore di procedere
all'annullamento ed alla riemissione della giocata corretta al gioco
del Lotto, prima di emettere quella al «10eLOTTO».
- Lo scontrino di gioco del
«10eLOTTO»
riporta necessariamente:
- la data della giocata ed i
riferimenti della ricevitoria;
- la modalità di estrazione
prescelta;
- i numeri giocati;
- l'importo giocato;
- eventuali comunicazioni al
giocatore.
- Lo scontrino riferito alla
modalità
di estrazione legata alle
estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto nel
punto 3 del presente articolo, anche la data del concorso di
riferimento.
- Lo scontrino di gioco con
modalità
di estrazione immediata
riporta,
oltre a quanto contenuto nel punto 3, anche i 20 numeri estratti con le
modalità di cui al precedente art. 2, punto 4, lettera a).
- Gli scontrini emessi costituiscono,
per ciascuna modalità di
estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite
al «10eLOTTO».
- Lo scontrino riportante una giocata
al gioco opzionale, qualunque
sia
la modalità di estrazione prescelta, non può essere mai
annullato.
- Nel caso in cui la stampa di una
giocata al «10eLOTTO» risulti
errata
o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di
un nuovo
scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al
giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla
giocata errata o incompleta.
- In caso di giocata con
modalità
immediata, qualora il sistema non
sia
in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente
l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo
importo non è contabilizzato.
Art.
8.
(riscossione delle
vincite)
- In un'apposita sezione del
Bollettino Ufficiale del gioco del
Lotto
sono pubblicate le vincite relative alle estrazioni della formula di
gioco opzionale e complementare «10eLOTTO», distinte per
modalità di
estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto.
- I termini per la riscossione delle
vincite del «10eLOTTO» di cui
all'art. 4 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal
giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del
presente articolo.
- Le modalità di riscossione
delle
vincite sono identiche a quelle
previste per il gioco del Lotto.
- Le vincite di importo non superiore
a ¬ 2.300,00 lordi,
conseguite
con la modalità di estrazione immediata possono essere riscosse
immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
- I premi di cui all'art. 5 devono
essere richiesti immediatamente
dal
giocatore secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
Art. 9.
(raccolta del gioco)
La raccolta del gioco
«10eLOTTO» si
effettua con le stesse
modalità e
gli stessi orari del gioco del Lotto e chiude contestualmente alla
chiusura dei concorsi del gioco del Lotto.
Art.
10.
(importo
complessivo minimo di vincita)
- La formula di gioco opzionale
«10eLOTTO» deve restituire ai
giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del totale delle
poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite
effettivamente realizzate e pagabili sia inferiore, sono disposte, con
apposito provvedimento direttoriale, idonee misure correttive, in grado
di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle
somme giocate, da attuare con modalità e tempi adeguati per
permettere,
entro l'anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore
di restituzione stabilito.
- Al fine di assicurare la
restituzione ai giocatori di vincite
dell'importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco
del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deve
essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate
effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel
corso dell'anno, relativamente al gioco «10eLOTTO», con
riferimento a
ciascuna chiusura della raccolta.
Art.
11.
(obblighi del
Concessionario)
- Il concessionario, al fine di
garantire il regolare svolgimento
della
formula di gioco «10eLOTTO», è tenuto:
- a curare lo sviluppo e
l'aggiornamento del proprio
software centrale
e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
- a sviluppare, implementare e
gestire il sistema centrale di
generazione casuale dei numeri necessario all'effettuazione delle
estrazioni del gioco opzionale e complementare, secondo le
modalità
approvate da apposita Commissione istituita, atto a garantire
condizioni di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza
ed
affidabilità;
- a definire, insieme
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, modalità di effettuazione del monitoraggio periodico,
finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del
sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
- a garantire la progettazione,
stampa e distribuzione ai ricevitori
di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la
conoscenza del gioco da parte dei giocatori;
- a stampare e distribuire ai
ricevitori del gioco del Lotto le schede
di gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale,
garantendo, per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno
150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede;
- ad effettuare annualmente la
pubblicità e la promozione del gioco,
con iniziative e modalità strettamente integrate rispetto a
quelle del
gioco del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la
promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del
decreto
direttoriale 15 novembre 2000;
- a sostenere la fase di lancio
della formula del gioco, attraverso
adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera,
altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella
fase di
lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;
- a produrre una specifica
rendicontazione della formula di gioco
«10eLOTTO», con le stesse modalità previste per il
gioco del Lotto e
con le integrazioni che si rendessero necessarie;
- a fornire all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle proprie attività di controllo, ogni
informazione ed
ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od
utili ai fini dei controlli stessi;
- a custodire, sulla base delle
indicazioni fornite
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi
alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite
ottenute, nonché i supporti sui quali sono registrati;
- a sostenere tutti gli oneri
connessi alla gestione del gioco o al
controllo del suo corretto andamento.
Art. 12.
(lotto istantaneo)
Prima dell'inizio del gioco
«10eLOTTO» cessa la raccolta del
«Lotto
istantaneo» indetto con decreto direttoriale del 23 giugno 2006.
Le
vincite conseguite con il «Lotto istantaneo» potranno
essere riscosse
entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto. Il concessionario
è
tenuto a fornire una rendicontazione conclusiva del «Lotto
istantaneo»
secondo modalità richieste dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli
di Stato.
Art. 13.
(norma di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente
stabilito dal presente decreto
valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
Art.
14.
(entrata in vigore)
Il presente decreto sarà
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avrà efficacia dal concorso del
giovedì della
settimana successiva a quella di pubblicazione.
La data di cessazione del
«Lotto
istantaneo» coincide con il concorso
del sabato della settimana di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà
inviato agli
organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 5 maggio 2009
Il direttore generale:
Raffaele Ferrara
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009
Ufficio controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 2,
Economia e finanze, foglio n. 232
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 luglio 2009
Nuova modalità di gioco del lotto.
(09A08568)
(GU n. 166 del 20-7-2009)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528,
concernente l'ordinamento del
gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19
aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione
ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art.
7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n.
560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente
la disciplinadelgioco del Lotto affidato in concessione, con
particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Visto l'atto di concessione alla
Lottomatica S.p.A. di Roma per la
gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai
decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive
modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n.
383 ed in particolare l'art. 12,
commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia
di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2002, n.
33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001
nonchè il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto direttoriale del 4
dicembre 2008 con il quale è
stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più
concorsi consecutivi;
Visto il decreto-legge del 28 aprile
2009 n. 39, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare,
l'art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la
possibilità di adozione di «ulteriori modalità di
gioco del Lotto, nonchè giochi numerici a totalizzazione
nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni
giornaliere»;
Vista la corrispondenza intercorsa
tra l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e la Soc. Lottomatica per l'individuazione di nuovi
giochi per il rilancio del gioco del Lotto, la presentazione della
nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del
Lottodenominato«10eLOTTO»e le conclusioni positive della
Commissione di valutazione del sistema estrazionale, istituita con
decreto direttoriale del 6 aprile 2009;
Visto in particolare il decreto
dirigenziale di attestazione della
capacità del sistema estrazionale, presentato dal
concessionario, di realizzare le modalità di svolgimento delle
estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e
complementare al gioco del Lotto;
Visto il decreto direttoriale n.
16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009 con
il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale
e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO»;
Vista la corrispondenza intervenuta a
seguito dell'emanazione del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con la quale si è ravvisata
l'opportunità di trasformare l'attuale gioco opzionale e complementare
«10eLOTTO» in una modalità del gioco del Lotto
attraverso la possibilità di implementazione dell'attuale
formula, compresa quella di utilizzare più estrazioni
giornaliere;
Considerato che il concessionario del
servizio del gioco del Lotto
automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante
sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed
i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per
consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di
gioco:
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
- La formula di gioco istituita con decreto direttoriale n.
16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009, in forma opzionale e
complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO»,
è individuata come modalità di gioco del Lotto.
- L'esercizio di tale modalità di gioco è affidato
all'attuale concessionario del gioco del Lotto, fino alla scadenza
della
concessione in atto.
Art. 2.
Modalità di gioco
- Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
- La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da
confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
- La modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti può essere
scelta
dal giocatore tra le seguenti :
- modalità connessa alle
estrazioni del gioco del Lotto: i
numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della
seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto,
corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con
esclusione della ruota Nazionale.
Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, è riportato
sullo scontrino.
In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti
vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne
del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla
ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote.
Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza
colonna, si procederà applicando gli stessi criteri ai numeri
della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.
Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20
numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di
ulteriori estrazioni secondo modalità automatiche e sotto la
vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della
ruota di Roma.
I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni
caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del
Lotto;
- modalità immediata:
l'individuazione dei 20 numeri vincenti
viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della
richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione
immediata e personalizzata.
L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla
generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90,
senza ripetizione dei numeri già estratti, ed è
effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le
modalità approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
- modalità di estrazione ad
intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti
viene effettuata tramite
apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale.
Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera intervallate da un
tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore
7.00 e fino alle ore 24.00.
La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalità
ad intervallo di tempo deve essere interrotta 15 secondi prima
dell'orario stabilito per l'estrazione cui le giocate stesse si
riferiscono.
Le estrazioni dei 20 numeri vincenti si ottengono attraverso un sistema
informatico automatizzato - approvato dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato - che genera una sequenza di numeri casuali compresi
tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti.
I numeri vincenti per ogni singola estrazione saranno visualizzati
presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi la cui
tecnologia può variare in relazione al volume di raccolta
sviluppato da ciascuna ricevitoria.
I numeri vincenti del «10eLOTTO» con modalità di
estrazione ad intervallo di tempo sono pubblicati, in ogni caso, in
apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
- In fase di prima applicazione del presente decreto la giocata si
effettua pronosticando 10 numeri. Qualora la giocata non comprenda, in
tutto o in parte i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli
mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco. Sempre
in fase di prima applicazione le modalità di estrazione dei 20
numeri vincenti che possono essere scelte dal giocatore saranno quelle
di cui alle lettere a) e b) del punto 3 del presente articolo.
- Su un numero di ricevitorie non inferiore a 5.000 selezionate dal
concessionario, saranno introdotte, a partire dal 1° dicembre 2009,
le modalità di estrazione ad intervallo di tempo e, a partire
dal 15 giugno 2010, le modalità di gioco che prevedono la
possibilità di pronosticare da uno a nove numeri.
- Il piano di estensione all'intera rete di ricevitorie del lotto
di
tutte le modalità di gioco sarà comunicato dal
concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro
il 30 giugno 2010.
Art. 3.
Posta di gioco
- L'importo di ciascuna giocata, per singola modalità di
estrazione, è fissato in euro 0,50 o multipli di euro 0,50.
- L'importo massimo di giocata, per singola modalità di estrazione,
è
fissato in euro 10,00.
- La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di
vincita previste sulla base dei numeri pronosticati.
Art. 4.
Giocate per più concorsi consecutivi
- Le giocate al «10eLOTTO» con modalità connessa
alle estrazioni del gioco del Lotto, e con modalità di
estrazione ad intervallo di tempo possono essere effettuate, a partire
dal 1° dicembre 2009, anche per più concorsi consecutivi,
fino ad un massimo di sei.
- La giocata per più concorsi deve essere omogenea, con identità di
numeri pronosticati e di importo di giocata.
- La giocata per più concorsi genera l'emissione di un numero
di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende
partecipare.
- Ogni scontrino attestante l'avvenuta giocata per un singolo
concorso
conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al
concorso per il quale è stato emesso.
- Qualora il giocatore decida di partecipare a più concorsi
consecutivi al «10eLOTTO», ogni singola giocata partecipa
all'assegnazione dei premi istantanei di cui al successivo art. 6.
- Ai fini della rendicontazione delle giocate al
«10eLOTTO» per più concorsi consecutivi, vale quanto
stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.
Art. 5.
Categorie di vincita
- Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza
con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri
pronosticati.
- A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro,
cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti
categorie di vincita. In particolare:
- pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del
numero
con uno dei vincenti;
- pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza dei due
numeri con due dei numeri vincenti;
- pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due
o di
tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
- pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di
tre o
di quattro numeri rispettivamente con tre o quattro dei numeri vincenti;
- pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di
tre,
di quattro o di cinque numeri rispettivamente con tre, quattro o cinque
dei numeri vincenti;
- pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre,
di
quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro,
cinque o sei dei numeri vincenti;
- pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di
quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con
quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti;
- pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di
quattro,
di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con
quattro, cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti;
- pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di
cinque,
di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque,
sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non
vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli
vincenti;
- pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di
cinque,
di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente
con i cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero
nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri
pronosticati e quelli vincenti.
- L'importo della vincita è determinato dal prodotto della
posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata,
relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri
vincenti.
- Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima
realizzata,
con esclusione di ogni cumulabilità.
- Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse
ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite
dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 6.
Premi istantanei
- Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 5, il
«10eLOTTO» assegna premi istantanei, di importo pari ad
1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1
comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondono al valore
della giocata.
- I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in
numero
pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
- Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con
l'emissione
di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di
gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
- I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti
immediatamente
dal giocatore, che ha facoltà di scegliere di riscuotere
direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di
una nuova giocata al «10eLOTTO», a scelta tra le
modalità previste all'art. 2 punto 3 lettere b) e c) di importo
pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge.
- La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa
all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalità di cui
ai precedenti punti del presente articolo.
- Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il
ricevitore è tenuto a chiedere al giocatore la modalità
di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente
punto 4 del presente articolo.
- Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il
ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale
di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il
sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale
è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato.
L'attestazione rilasciata dal terminale è l'unico elemento
probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata
automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le
verifiche contabili.
- Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova
giocata il sistema, dopo la selezione da parte del ricevitore
dell'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita
come pagata, emette l'attestazione - sulla quale è indicata la
scelta del giocatore e l'importo erogato - costituente l'unico elemento
probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette
un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» e contabilizza la relativa
giocata.
- In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata
al
ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una
nuova giocata e non può più essere modificata dopo
l'avvenuta conferma a terminale della modalità di riscossione
prescelta.
Art. 7.
Schedina di gioco
- Per partecipare alla modalità di gioco
«10eLOTTO», il giocatore può compilare la schedina
di gioco adottata, marcando nella rispettiva area, i numeri che intende
giocare, la o le modalità di estrazione prescelta e l'importo
della giocata.
- La giocata al «10eLOTTO» può essere effettuata
anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come
meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
Art. 8.
Scontrini
- Il ricevitore, prima di confermare la giocata al 10eLOTTO, è
tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata.
- Lo scontrino di gioco del 10eLOTTO riporta necessariamente:
- la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
- la modalità di estrazione prescelta;
- i numeri giocati;
- l'importo giocato;
- eventuali comunicazioni al giocatore.
- Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione
connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto
contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data
del concorso di riferimento.
- Lo scontrino di gioco con modalità di estrazione immediata
riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente
articolo, anche i 20 numeri estratti con le modalità di cui al
precedente art. 2, punto 3 lettera b).
- Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad
intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente
punto 2 del presente articolo, anche il numero del concorso
dell'estrazione di riferimento.
- Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalità di
estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite
al «10eLOTTO».
- Gli scontrini emessi al «10eLOTTO», qualunque sia la
modalità di estrazione prescelta, non possono mai essere
annullati, anche se emessi per la partecipazione a più concorsi
consecutivi.
- Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO»
risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere
la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle
comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il
riferimento alla giocata errata o incompleta.
- In caso di giocata con modalità immediata qualora il sistema
non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente
l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo
importo non viene contabilizzato.
Art. 9.
Riscossione delle vincite
- In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del
Lotto
sono pubblicate le vincite relative al «10eLOTTO», distinte
per modalità di estrazione.
- I termini per la riscossione delle vincite del
«10eLOTTO» di cui all'art. 5 sono quelli previsti per il
gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino
Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
- Le modalità di riscossione delle vincite sono identiche a quelle
previste per il gioco del Lotto.
- Le vincite di importo non superiore a ¬ 2.300,00 lordi,
conseguite
con la modalità di estrazione immediata o ad intervallo di tempo
possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale
della giocata vincente.
- I premi di cui all'art. 6 devono essere richiesti immediatamente
dal
giocatore secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
Art. 10.
Vigilanza sulle estrazioni
- La Commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto
del
Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1990, n. 560,
verificherà ad intervalli non superiori alle 48 ore, la
funzionalità del sistema estrazionale di cui all'art. 2 comma 3
lettera c).
A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario
presso la sede della Direzione Generale dei monopoli di Stato in Roma,
la verifica si svolgerà su un resoconto derivante dal sistema
estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni
singola estrazione:
- numero delle giocate;
- ultima giocata con orario;
- orario chiusura gioco;
- orario di estrazione;
- numeri estratti.
- La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito
redigerà apposito verbale della constatazione di
funzionalità, trasmettendo copia al competente Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e al Concessionario.
- Per la sola attività di vigilanza di cui al presente articolo
i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il
Presidente, sono individuati con apposito decreto direttoriale fra
tutti i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli.
- La Commissione si avvale di un Ufficio di segreteria costituito
da
competente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, del
concessionario ed eventualmente della Sogei, per il monitoraggio delle
estrazioni e per le altre attività di verifica che si rendessero
necessarie.
- Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
del
Concessionario.
Art. 11.
Obblighi del Concessionario
- Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento
della modalità di gioco «10eLOTTO», è tenuto:
- a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software
centrale
e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
- a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di
generazione casuale dei numeri, necessario all'effettuazione delle
estrazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3 dell'art. 2 -
secondo le modalità approvate da apposita Commissione istituita
- atto a garantire condizioni di impredicibilità,
equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;
- a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di
Stato, modalità di effettuazione del monitoraggio periodico,
finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del
sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
- a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai
ricevitori
di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la
conoscenza della modalità di gioco da parte dei giocatori;
- a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le
schedine di gioco che consentano la partecipazione alla modalità
di gioco garantendo la distribuzione di un numero congruo di schedine;
- ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione della
modalità di gioco, con iniziative strettamente integrate
rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti
per la promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2,
del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
- a sostenere la fase di lancio della modalità di gioco,
attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo
in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per
consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto della
modalità di gioco sul mercato;
- a produrre nell'ambito della rendicontazione del gioco del
Lotto una
specifica rendicontazione della modalità di gioco del
«10eLOTTO»;
- a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle proprie attività di controllo, ogni
informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa
ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
- a custodire, sulla base delle indicazioni fornite
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi
alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite,
nonchè i supporti sui quali sono registrati;
- a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o
al
controllo del suo corretto andamento.
Art. 12.
Norma di rinvio
- Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto
valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
Art. 13.
Entrata in vigore
- Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire
dalla data di pubblicazione.
Roma, 13 luglio 2009
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio
n. 135
Allegato
NUMERI
PRONOSTICATI
|
CATEGORIE DI VINCITA
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
2
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
10
|
150
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
5
|
25
|
250
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
2
|
10
|
100
|
1.000
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
5
|
20
|
500
|
15.000
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
2
|
20
|
100
|
1.000
|
50.000
|
|
|
9
|
2
|
|
|
|
|
10
|
20
|
200
|
5.000
|
200.000
|
|
10
|
2
|
|
|
|
|
5
|
15
|
100
|
1.000
|
30.000
|
500.000
|
Es.Pronosticando 7 numeri si vince in caso di corrispondenza di 4, 5, 6
o 7 numeri con quelli estratti.
La vincita è desumibile moltiplicando rispettivamente per 5-20- 500 o
15.000 la posta di gioco.
N.B. Viene erogato solo
l'importo massimo conseguito.
NUOVA TABELLA DEI
MOLTIPLICATORI
(sostituisce quella su indicata a partire dal ??/??/2010)
NUMERI
PRONOSTICATI
|
CATEGORIE DI VINCITA
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
1
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
2
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
1
|
10
|
100
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
1
|
4
|
15
|
200
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
2
|
10
|
100
|
2.000
|
|
|
|
|
7
|
1
|
|
|
|
4
|
40
|
400
|
4.000
|
|
|
|
8
|
1
|
|
|
|
|
20
|
200
|
1.000
|
20.000
|
|
|
9
|
2
|
|
|
|
|
10
|
40
|
400
|
4.000
|
100.000
|
|
10
|
2
|
|
|
|
|
5
|
15
|
150
|
1.500
|
30.000
|
1.000.000
|
Es.Pronosticando 7 numeri si vince in caso di corrispondenza di 0, 4,
5, 6
o 7 numeri con quelli estratti.
La vincita è desumibile moltiplicando rispettivamente per 1, 4, 40, 400
o 4.000 la posta di gioco.
N.B. Viene erogato solo
l'importo massimo conseguito.
|